IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  il  ricorso  straordinario  al  Presidente della Repubblica,
pervenuto  in  data  12  febbraio  2003,  con  il  quale l'A.N.G.T. -
Associazione  nazionale  guide  turistiche,  nella persona del legale
rappresentante,  chiede che venga annullato il decreto del Presidente
del  Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002, di recepimento
dell'accordo  tra  lo  Stato,  le  regioni e le province autonome sui
principi  per  l'armonizzazione,  la valorizzazione e lo sviluppo del
sistema  turistico,  nella  parte relativa ai criteri per l'esercizio
della attivita' di guida turistica;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971,
n. 1199;
  Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205;
  Visto il parere espresso dalla Sezione prima del Consiglio di Stato
nella  adunanza  del  3  dicembre 2003, n. 3165/2003, il cui testo si
allega  al  presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui
integralmente riprodotte;
  Considerato  che  il Consiglio di Stato, con il suddetto parere, ha
ritenuto  che  il  ricorso  straordinario  debba  essere accolto, con
annullamento  in  parte  qua delle impugnate disposizioni del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 settembre 2002;
  Sulla proposta del Ministro per gli affari regionali;
                              Decreta:
  Nei  sensi indicati nel parere del Consiglio di Stato, e' annullato
l'art. 1, n. 6, lettera g) e lettera n), dell'allegato al decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  in data 13 settembre 2002,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 settembre 2002.
    Dato a Roma, addi' 27 aprile 2004

                                                               CIAMPI
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali